Rome, Jesuit Archives, Gesu, Busta I, fol. 166:
1) [Il maestro di cappella pro tempore of Il Gesu] le sia altresi
di cotesta chiesa [the church associated with the Collegio Romano], si
como lo è tuttavia di questa del Noviziato di S. Andrea, nelle feste o
funzioni sacre solite a farvisi e che mai di [?] si facessero ne' tempi
a venire, senza a veruna eccezione.
2) Che il sud.o maestro di cappella per i giorni delle sud.e feste o funzioni sacre non s'impegni ad assistere a musiche di altre chiese non della Comp.a senz' haverne havuta prima la licenza dal P. Rettore del Collegio o dal suo Prefetto di chiesa.
3) Chi i musici ordinarii che servono la chiesa del Gesù servano ancor essi nelle sud.e feste o funzione sacre del Collegio romano.
4) Che in qualche funzione sacra o dottoramento publico che non si appartenga a obligo del Collegio ma bensi da qualche esterno per sua special divozione o pure a sua onoranza volesse farsi col benusactio [?] de' superiori, sia in libertà de l'esterno il servirsi o del proprio maestro di cappella e musici del collegio o di altro a suo compiacimento.
5) Che nelle feste o fonzioni sacre solite a farvisi o vi si facessero in avvenire possa il P. Rettor o suo prefetto di chiesa, oltre i musici ordinarii, farvi venire altri straordinarii, come anco sonatori di strumenti. Questi però sieno sotto la battuta e governo del Maestro di Cappella ordinario. Dovrà bensi questo usare con esso loro le convenienze solite a pratticarsi da' maestri di cappella in simili congiunture di musici et sonatori straordinarii.
6) Quando dal P. Rettore o suo prefetto di chiusa si assero [avessero?] a cantara salmi o antifone di lor piacimento, dovrà il maestro di cappella farle cantare con ogni accuratezza alla maggior sodisfactione degli uditori.
7) Non devrà il P. Rettore o suo prefetto di chiesa tralasciare alcuna musica delle solite a farvisi senza essere io consapevole di motivi si habbiano per non farle.
8) Ne' dubbi che mai intervenissero a queste mie determinazioni, ni riserbo a me la dichiarazione.